Ai fini di contenimento della pandemia da Covid-19 il governo ha predisposto specifici incentivi per la sanificazione degli ambienti di lavoro, allo scopo di agevolare una riapertura delle principali attività, seppure in maniera cauta e graduale.
Il Decreto Liquidità, tuttavia, ha ampliato le tipologie di spese ammesse oltre agli incentivi previsti per la sanificazione ambientale. Tra le ulteriori ipotesi di spesa ammissibili, infatti, rientrano anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere protettive, occhiali e tute) e sanificazione degli strumenti di lavoro. Vediamoli più nello specifico.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
I destinatari del provvedimento sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ai quali, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, invece, è stato riconosciuto per l’anno 2020 un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, a condizione che l’immobile locato rientri nella categoria catastale C/1, ossia in “Negozi e botteghe”.
Il credito d’imposta suddetto non può essere fruito dalle imprese che non sono state interessate dall’obbligo di sospensione delle attività commerciali al dettaglio e delle attività di servizi alla persona, ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Come può essere fruito il credito? In compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: a tal fine è stato approvato il codice tributo 6914 da esporre nella sezione Erario del modello ed utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020. Sono però escluse dal credito d’imposta le botteghe, i negozi le imprese indicate negli allegati nn. 1 e 2 al DPCM 11 marzo 2020. Tra queste rientrano: ipermercati, supermercati e discount di alimentari e commercio al dettaglio di apparecchi informatici ed elettronici, di carburante, di ferramenta, di giornali, riviste e periodici, di medicinali e prodotti medicali, di profumeria e igiene personale, nonché di servizi di lavanderia e pulitura dei tessuti e delle pellicce, di lavanderie industriali, di tintorie e di pompe funebri.